sy01023a.gif (1736 byte) SPESE FARMACEUTICHE DETRAIBILI
a cura del
Dott. Salvatore Di Foggia
farmacia n° 4 - Via Laurentina 125 - S. Procula - tel. 069145078

 

SPESE FARMACEUTICHE DETRAIBILI
Tra le spese sanitarie detraibili, oltre quelle sostenute per prestazioni mediche, analisi, indagini radioscopiche ecc., sono comprese anche quelle relative all'acquisto di medicinali ed altri prodotti venduti in farmacia.
Le spese sanitarie, tra cui quelle relative all'acquisto di medicinali, sono fiscalmente detraibili nella misura del 19% per le spese affrontate durante l'anno, che sarà però calcolata solo sulla parte che eccede la franchigia di € 129,11.

MEDICINALI CON OBBLIGO DI RICETTA:
Sono i farmaci che riportano sulla confezione la dicitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
Questi medicinali possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino fiscale sulla ricetta medica, o sulla copia della stessa per le ricette non ripetibili.

IMPORTO TICKET:
Il ticket o la partecipazione al costo delle spese dei prodotti farmaceutici possono essere detratti allegando lo scontrino fiscale sulla fotocopia della ricetta spedita in regime S.S.N.

MEDICINALI SENZA OBBLIGO Dì RICETTA:
Si dividono in due categorie S.O.P. e O.T.C., sono i farmaci che riportano sulla confezione la dicitura: medicinali di automedicazione o non soggetto a prescrizione medica.
Questi medicinali possono essere portati in detrazione allegando gli scontrini dell'anno considerato ad un apposito modulo di autocertificazione.

MEDICINALI OMEOPATICI:
sono i rimedi che riportano sulla confezione la dicitura: medicinale omeopatico e possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino sulla ricetta medica o allegandolo al modulo di autocertificazione.

MEDICINALI VETERINARI:
Sono detraibili solo i farmaci per la cura di animali di compagnia con le medesime modalità di quelli umani. Questi però vanno conteggiati a parte insieme alle parcelle del veterinario, sempre con una franchigia di € 129,11 e con un tetto massimo di € 258,23. Vanno quindi conservate le ricette con i relativi scontrini, e per i farmaci senza obbligo di ricetta va fatta apposita autocertificazione.

INTEGRATORI ALIMENTARI:
Riconoscibili dal codice Minsan che inizia con "A 9...", contrariamente ai farmaci il cui codice inizia sempre con "A 0...",
questi prodotti possono essere portati in detrazione solo se prescritti a scopo curativo da un medico specialista ai sensi dell'art. 15 del TUIR, ma anche se prescritti dal medico di base (Prot. 909-55477/2008 del 08/10/07), allegando lo scontrino alla prescrizione medica che però deve riportare la specifica " Uso terapeutico o analoghe".

ATTREZZATURE SANITARIE:
Questa categoria fa riferimento agli apparecchi per aerosol, acquistati o presi a nolo, misuratori di pressione, termometri, misuratori di glicemia, siringhe, idropulsori, inalatori termali, ortopedici, test e contenitori per esami.
Questi prodotti possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino o la fattura al modulo di autocertificazione.

ALIMENTI PER L'INFANZIA:
Sono detraibili esclusivamente i latti ed alimenti particolari per lattanti su prescrizione specialistica indicante la patologia, e non quelli, anche se prescritti, ad uso alimentare. In questo caso è necessario allegare lo scontrino alla ricetta specialistica.

AUTOANALISI:
sono detraibili allegando lo scontrino al modulo di autocertificazione.

PRODOTTI DERMATOLOCICI:
Le prescrizioni dello specialista dermatologo sono detraibili solo per quanto concerne i Farmaci; sono infatti esclusi i prodotti cosmetici o quelli che semplicemente vantano proprietà curative.
Tutte le altre categorie merceologiche acquistabili in farmacia (dietetici, cosmetici, alimenti, medicazione...) non possono essere portati in detrazione.